Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi:

          a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

          b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale».